nella
La salute nella Polizia municipale della CGIL FP
Vigili Urbani Roma (Manuele Ferretti)
CGIL

COS’ E’ LA SALUTE?
La definizione di SALUTE
secondo l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità):
“la
salute non è l’assenza di malattia o d'infermità ma è una condizione di
benessere fisico e mentale”.
La salute è il binario
che va percorso; è l’occhiale attraverso il quale vedere ed organizzare la
nostra vita lavorativa.
E’ utile sapere che:
In Italia ci sono 30
milioni d’autovetture.
A Roma ci sono 62 auto
ogni 100 abitanti.
I romani passano SETTE
anni della loro vita in un veicolo.
Sui giornali del
16.12.99 l’O.M.S. forniva alcuni dati che descrivere preoccupanti è dir poco:
“Ogni anno in Europa muoiono prematuramente circa 80.000
persone per cause legate all’inquinamento da traffico.
Nelle aree urbane c’è un incremento del rischio compreso tra
il 9% ed il 33% di contrarre tumore polmonare, indipendentemente dall’abitudine
al fumo.
In Italia il traffico e la motorizzazione sono responsabili
del 26% del Co2 totale immesso nell’atmosfera, a fronte di una media mondiale
del 7%”.
L'O.M.S. non è nota, di certo, per il suo
allarmismo!
Sotto l’aspetto
normativo, che si allega alla fine della nostra proposta, non siamo nell’anno
zero.
PESANTE,
E NON PIU’ PROCRASTINABILE, E’ IL RITARDO PER QUEL CHE RIGUARDA L’APPLICAZIONE
DELLE LEGGI.
Tra le ultime, e più
coordinate, leggi c’è il D.Lgs. 626/94.
Questo
decreto dà attuazione ad otto Direttive CEE e basa sulla prevenzione (“il
complesso delle misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali…”) tutto il suo impianto normativo.
Cosa prevede la 626/84;
quali i principali obblighi descritti?
1. Una
preventiva valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
2. L’individuazione
delle misure idonee per affrontare e rimuovere i rischi
3. Riduzione
dei rischi alla fonte
4. Priorità
delle difese collettive rispetto a quelle individuali
5. Ridurre
al minimo i lavoratori esposti e per minor tempo possibile
Escludendo la materia dei videoterminali e
quella dei rumori (D.Lgs. 277/91) la
Legge 626/94 è poco più della somma della L.547/55 e della L. 303/56.
NORME, QUINDI, ORMAI QUARANTENNALI!
Eppure
abbiamo ancora:
·
I
RISCHI SICUREZZA (incendi, impianti elettrici, macchine,
strutture, viabilità..) CHE CREANO GLI
INFORTUNI.
·
I
RISCHI SALUTE (gas, inquinanti, rumori, videoterminali, agenti
biologici, chimici o elettromagnetici, turni di servizio, clima…) CHE CREANO LE MALATTIE PROFESSIONALI.
Un fatto importante, proprio di quest’ultimo
periodo e che s’inserisce in tale problematica, è:
“CARTA 2000” è un protocollo d’intenti che
Governo, Enti Locali, Parti sociali hanno sottoscritto alla Conferenza di
Genova del 3-4-5 Dicembre 99.
Nell’introduzione
troviamo scritto:
“La salute e
la sicurezza sul lavoro sono l’imperativo che Governo, Istituzioni,
amministratori locali e parti sociali si danno per il 2000.
Rendere il lavoro sicuro è la necessità che
accomuna l’azione del Governo, delle istituzioni locali e delle parti sociali.
La cultura della sicurezza si deve
insediare nel patrimonio dei valori delle persone.”
Nella premessa si aggiunge:
“La sviluppo sicurezza del lavoro, della
prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro rappresenta compiti fondamentali per uno Stato sociale moderno.”
Nei
vari capitoli della “CARTA 2000” (impegni normativi, del Piano Sanitario
Nazionale, le azioni di facilitazione…) c’è il N° 4 che interessa la Pubblica
Amministrazione:
“Sviluppare l’attività di prevenzione
attraverso un’adeguata azione d’informazione, formazione e assistenza…anche
attuando a livello decentrato strumenti dedicati come lo SPORTELLO DELLA
PREVENZIONE. Mettere a punto sistemi di registrazione dei rischi espositivi e
delle patologie professionali…di sistemi di sorveglianza dei rischi e dei danni
da lavoro.
Monitoraggio conoscitivo dell’applicazione
del D.Lgs. 626/94.”
·
L’organizzazione
del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive
·
La
descrizione dei processi lavorativi
·
I
dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali
·
Le
prescrizioni degli organi di vigilanza
Quello
della “VALUTAZIONE DEI RISCHI” è il
primo adempimento a carico del datore di lavoro.
Per fare tale
VALUTAZIONE è fondamentale conoscere il ”LUOGO
DI LAVORO”.
Nell’espletare il nostro servizio uno dei luoghi di lavoro è:
L’UFFICIO
Le nostre sedi devono
essere in regola con:
·
Certificato prevenzione incendi
·
Le vie di fuga libere
·
La segnaletica
·
La squadra d’emergenza- i nominativi, la loro
formazione, le esercitazioni-
·
Impianto elettrico a norma della 46/90
·
Ricambio periodo dei filtri dei condizionatori
d’aria
·
Porte anti-panico
·
Rimozione delle barriere architettoniche (interne
ed esterne)
·
Larghezza regolare delle porte d’uscita
·
Luci d’emergenza
·
Antiscivolo alle scale
·
Comunicazione dei nominativi che usano i
videoterminali per più di venti ore a settimana (legge 422/2000 c.d. Comunitaria)
·
Comunicazione dei lavoratori che incorrono nel “
rischio elettrico”
…e tante altre cose (il
benzene, ad esempio, è una delle 4.000 sostanze trovate nel fumo di tabacco, sia esso “attivo” che “passivo”).
L’altro “luogo di lavoro” è:
L’ATTIVITA’
ESTERNA E DI VIABILITA’.
La “STRADA”, come luogo di
lavoro, non sarà possibile “metterla in sicurezza “ se non si procederà con una
forte politica sulla MOBILITA’ e sul RISCALDAMENTO, elementi primari dell’inquinamento atmosferico
esistente.
MOBILITA’.
Occorre, su questo campo,
intervenire su vari fattori tecnologici ed organizzativi:
·
Sviluppo del mezzo pubblico
·
Metropolitane di superficie
·
Strada solo per i mezzi pubblici
·
Aumento delle corsie preferenziali
·
Sviluppo del servizio taxi
·
Trasporto collettivo (pullman che raccolgano e riportino i
lavoratori)
·
Controllo dei varchi con sistemi elettronici
·
Rafforzare i “versi” della circolazione con l’aumento dei
“sensi unici” e soste a “spina”
·
Nuove isole pedonali
·
Messa a punto dei motori (controllo del “bollino blu”)
·
Ulteriori piste ciclabili
·
Revisione degli orari della città
·
Controlli mirati, educativi e finalizzati all’ambiente
(soste intralcio, corsie preferenziali, bollino blu, ZTL, strade riservate..)
·
Fascia blu più ampia
·
ZTL anche in periferia
·
Vietare i ciclomotori a due tempi
·
Educazione stradale nelle scuole
·
Creazione di dossi sulle strade al posto dei semafori
(quest’esperimento fatto nella città di Cattolica ha prodotto l’abbattimento
dell’inquinamento e degli incidenti stradali: -80%)
RISCALDAMENTO
Su quest’argomento
riteniamo che occorra:
·
Favorire la trasformazione verso impianti di riscaldamento
autonomo a metano e integrazione con il solare
·
Eliminare, al più presto, gli impianti a carbone (a
cominciare da quelli pubblici) senza dimenticare che a Roma si utilizza spesso
l’olio combustibile e si producono ogni anno circa 180.000 tonnellate di
anidride solforosa.
E’ palese, quindi, che non
sarà un solo provvedimento a risolvere il problema della qualità dell’aria ma
tutti assieme e con la modifica di qualche nostro stile di vita quotidiano.
Intanto, e da SUBITO,
occorrerà, però, provvedere ad analizzare quali sono i rischi che dall’ambiente
derivano alla salute dei VIGILI URBANI ed è necessario pensare e programmare rapidamente
le contromisure e le iniziative da intraprendere perché è forte la preoccupazione
per la salute degli operatori della polizia municipale.
L’aumento percentuale delle patologie
all’apparato respiratorio è associato all’esposizione professionale agli
inquinanti ambientali ed è legato alle emissioni degli autoveicoli.
Uno studio del Dr. Ferrara
su un congruo numero di “vigili” ha portato al seguente risultato: “un vigile di circa
trentacinque anni con dieci anni di servizio ha la stessa
capacità respiratoria di un sessantenne sano”.
Torniamo alla normativa
della 626/94:
La “valutazione dei
rischi” è un OBBLIGO, il
primo, del DATORE
DI LAVORO. E c’è, per quel che ne sappiamo, la
quasi totale inadempienza.
Ma senza il piano che valuta i rischi come è
possibile realizzare tutte le misure possibili (organizzative, tecniche,
strumentali) per difendere la salute dei lavoratori?
Quali sono i rischi che
ciascuno di noi corre?
Nelle attività e nei
servizi interni i principali rischi sono di:
1. postura
2. lavoro ai
videoterminali
3. rischio
elettrico
4. cadute
5. cadute di
oggetti, e di scaffalature e mobilio non a norma
6. manutenzione
di sostanze tossiche (toner)
7. scarso
ricambio d’aria e permanenza di sostanze tossiche (es. benzene)
Nelle attività e nei
servizi esterni i principali rischi sono riconducibili alle figure
professionali esposte al traffico veicolare:
1. personale
in servizio di viabilità con pattugliamento svolto prevalentemente a piedi
2. personale
in servizio di viabilità con pattugliamento svolto mediante utilizzo di
ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli
La prima figura
professionale è esposta ai seguenti rischi:
·
traffico veicolare
·
investimenti per scarsa visibilità dell’operatore o
disattenzione dei conducenti
·
aggressioni
·
agenti inquinanti schematizzati nei seguenti grandi gruppi:
A) agenti irritanti del tratto bronchiale (polveri, ossidi di azoto, ozono); B)
agenti tossici e cancerogeni che possono colpire organi “bersaglio” (amianto,
piombo, ossidi di carbonio, benzene); C) agenti allergizzanti (polveri,
pollini); D) aggressivi chimici eventualmente presenti sul sito di un incidente
stradale;
·
agenti biologici
·
contatto accidentale con liquidi biologici nel soccorso a feriti
in incidenti stradali (o in caso di resistenza ad un arresto, o in supporto al
medico ASL nel caso di trattamento sanitario obbligatorio)
·
stress (possono comportare situazioni di stress la
tipologia dei turni, il rapporto con l’utenza, la contestazione di
contravvenzioni, ecc.)
·
agenti atmosferici (pioggia, caldo, freddo, umidità)
·
postura obbligata (il prolungato servizio in piedi
favorisce l’insorgenza di malattie dell’apparato vascolare periferico –mani e
piedi-)
·
rumore (prodotto dal traffico veicolare, da cantieri
stradali, edili o dall’attività produttiva che si controlla)
La seconda figura
professionale è esposta, oltre ai rischi elencati precedentemente, a:
·
incidenti stradali con i mezzi di servizio
·
agenti atmosferici
·
lunghe percorrenze in autoveicoli spesso sprovvisti di
impianto di climatizzazione
·
postura obbligata (posizione seduta sia per i motociclisti
che per i conduttori di autoveicoli)
LA COMBINAZIONE TRA I VARI RISCHI NON PUO’
CHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE.
LA NOSTRA INIZIATIVA VUOLE ANDARE PROPRIO NEL
SENSO DI AFFRONTARE E DOVE E’ POSSIBILE SUPERARE E RISOLVERE I RISCHI.
Le proposte
della CGIL:
PIATTAFORMA
SALUTE
Le linee generali della
nostra PIATTAFORMA
investono questi campi:
A) QUELLO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
B)
QUELLO DELLA DOTAZIONE
TECNOLOGICA (COLLETTIVA ED INDIVIDUALE)
C)
QUELLO DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA
D) QUELLO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
E)
QUELLO DEI “FONDI SANITARI
INTEGRATIVI” ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA SANITARIA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La priorità delle priorità
è quella del controllo dell’aria che gli operatori respirano ogni giorno nei
luoghi dove gli stessi lavorano.
Un discorso specifico da
fare è quello sulle
POLVERI.
Le PM10, questo
è il loro termine scientifico, nascono dalla combustione e arrivano dalle
industrie, dal riscaldamento, dai gas di scarico dei veicoli.
Possono essere: PRIMARIE o SECONDARIE.
Le polveri più grandi si
fermano nelle prime vie respiratorie, quelle più piccole arrivano fino agli
alveoli polmonari.
Quali le conseguenze per
la salute?
Ci si può ammalare di
cancro, ma non solo!
Le PM10 possono
determinare danni anche a livello cardiovascolare impedendo al sangue di
espellere l’anidride carbonica che respiriamo oppure determinare l’aumento
delle sostanze ossidanti in circolo, come i radicali liberi, con l’aumento
delle lesioni a livello di arterie con successiva trombosi (coaguli) anche a
livello coronarico e, quindi, aumento del rischio per infarto miocardico.
La polvere fina è
respirata ed arriva fino alle parti più profonde dei polmoni portando con sé
composti cancerogeni come il benzene (leucemie), gli idrocarburi aromatici
(cancro al polmone e al colon) e gli effetti che producono sono ormai noti:
+10 microgrammi di pm10 =
+1% di DECESSI
Ma anche aumento:
·
Del ricorso ai presidi sanitari
·
Delle malattie respiratorie (bronchiti croniche ed
enfisemi)
·
Di interventi di pronto soccorso e di ricoveri
·
Di asma
·
Di infezioni
Esperti oncologi e delle
malattie respiratorie segnalano risultati inquietanti:
NEL ’95 A MILANO SONO MORTE 968 PERSONE PER
TUMORE POLMONARE MA PER 250 L’INQUINAMENTO E’ STATA L’UNICA CAUSA DI MALATTIA.
Senza parlare delle LEUCEMIE INFANTILI (causate
dal benzene) con percentuali doppie per i piccoli che abitano vicino a strade
con elevato traffico.
Nel ’51 si avevano sette morti per cancro
ogni 100.000 abitanti.
Nel ’82 ne avevamo 50; nel ’99 ne abbiamo
avuti 180.
Occorre, quindi, conoscere
il problema e le condizioni reali attraverso la realizzazione di una campagna
di monitoraggio che dovrà essere concordata dalle parti con gli organi
scientifici competenti.
PER TALI RAGIONI LA NOSTRA
PRIMA RICHIESTA E’ IL MONITORAGGIO SUGLI INQUINANTI ASSORBITI DAGLI OPERATORI.
Quello che si propone non
è il tentativo di comparare i dati che registrano le “centraline” con le
risultanze del monitoraggio qui proposto, ma di adottare le stesse procedure di
valutazione dei rischi tipicamente già in uso per altre categorie di lavoratori,
vedi ad esempio gli addetti alle apparecchiature radiografiche.
Il nostro obiettivo è
unicamente quello di sapere cosa ciascun vigile respira sul posto di servizio
assegnatogli e progettare e concertare misure protettive e sanitarie adeguate
(non focalizzare, quindi, l’attenzione solo sulle sostanze tossiche esistenti
nell’atmosfera ma, anche, quali di queste entrano in contatto con l’organismo
degli operatori)
Proponiamo per questo due
tipi di monitoraggio: STATICO e DINAMICO.
STATICO
Ogni
Gruppo ha un congruo numero di posti di servizio di viabilità.
Su
ciascuno di questi, per almeno un anno (per le diverse stagioni), attuare una
compagna di monitoraggio installando:
-
I
“RADIELLI” a due metri di altezza per il rilevamento dei principali
inquinati (come fatto dalla STA da febbraio ad aprile in 500 punti della città)
-
Sensori
che rilevino l’inquinamento acustico
DINAMICO
Con lo
stesso principio un rilevatore per ogni operatore in servizio esterno per
verificare e monitorare la situazione specifica e personale.
C’è anche un altro impegno
che deve essere preso dall’Amministrazione: quello del controllo e del monitoraggio dell’INQUINAMENTO
ELETTRO-MAGNETICO (verificando, nello specifico, ANCHE le
emissioni prodotte dalle radio portatili e dalle Centrali Operative).
E’ recente l’approvazione
della Legge Quadro su tale materia e le ricerche della comunità scientifica
internazionale registrano pareti difformi ma desta preoccupazione che taluni lavori scientifici conducono a sostenere:
“L’insieme dei risultati degli esperimenti
cellulari, animali ed umani, formano un consistente e coerente insieme di
evidenze che la radio frequenza e le microonde sono CAUSALMENTE ASSOCIATE con
effetti cancerogeni e riproduttivi e, nello stesso tempo, di alterazione e
danneggiamento della funzione del cervello, dei tempi di reazione, del sonno,
dell’apprendimento e del sistema immunitario, nonché una forte evidenza di
cancro, specialmente leucemia”.
I dati raccolti dalle campagne di
monitoraggio rappresentano la base minimale di conoscenza necessaria per
intervenire, da subito, sull’organizzazione del lavoro attraverso la:
1.
CLASSIFICAZIONE
DEI POSTI DI SERVIZIO (ciascuna U.O. con i dati aggiornati del
monitoraggio può classificare i posti di servizio tra quelli più o meno
problematici. Il personale, quindi, di tale U.O. dovrà ruotare tra posti di
lavoro delle due tipologie)
2.
ISTITUZIONE
DELLE UNITA’ OPERATIVE DI SETTORE (UOS) C/D VIGILE DI QUARTIERE (altro
elemento importante dell’organizzazione del lavoro è quello di aumentare le
capacità professionali di ciascuno variando le tipologie del servizio,
coniugandole con la necessità di interventi specializzati sui problemi che
insorgono)
DOTAZIONE TECNOLOGICA
Un miglioramento della
dotazione tecnologica appare necessario per consentire lo svolgimento
dell’azione di controllo e direzione della viabilità riducendo l’esposizione al
rischio degli addetti.
In questo campo si può
fare una suddivisione tra ciò che dovrebbe possedere il Corpo nel suo insieme,
come dotazione collettiva dei singoli luoghi di lavoro o di servizio, e ciò che
è destinato ad ogni lavoratore individualmente.
COLLETTIVA
A)
POTENZIAMENTO, nel
numero e nella qualità, DELLE CABINE (installarne di più e fornirle di filtri e
termoventilazione con comandi dell’incrocio all’interno della stessa laddove il
servizio prevede, in quell’incrocio, l’intero turno)
B)
SEMAFORI
INTELLIGENTI
C)
ADEGUATA
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO E DELLE STRUTTURE
D)
POTENZIAMENTO
DEI VARCHI ELETTRONICI
E)
PARCO
VETTURE ANCHE ELETTRICO
INDIVIDUALE
I capi di vestiario,
identificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere
acquistati dall’Amministrazione comunale mediante licitazione privata da
espletarsi secondo le procedure di volta in volta indicate nel bando di gara e
con il criterio di cui alla Direttiva 97/52 CEE del 13.10.97.
E’ evidente che il ricorso
ad un DPI, ancorché obbligatorio quale elemento della divisa, deve essere
sempre oggetto di valutazione con l’attuazione di procedure specifiche che
vanno dalla identificazione del rischio allo studio di eventuali misure
correttive di carattere generale.
Il Codice della Strada
stabilisce modelli e caratteristiche di rifinitura degli stessi alle quali le
P.A. devono attenersi.
Si deve poi fare
riferimento a quanto previsto dal D.M. 9/6/95 riguardo ai materiali utilizzati
per la fabbricazione dei capi di vestiario (e relative certificazioni di conformità al D. Lgs. 475/92).
L’art. 43 D.Lgs. 285/82 (segnalazione degli
agenti di traffico), l’art. 183 DPR 495/92 (visibilità degli agenti del
traffico), art. 171 D. Lgs. 285/82 (uso del casco protettivo) e le figure II
475/a – II 475/b – II 476 Reg. Att. del Codice della Strada stabiliscono i
modelli “tipo” del vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale evidenziando i modelli e le dimensioni minime delle superfici
fluororifrangenti.
Si propone, per tutti i
capi, la verifica tecnico-merceologica di conformità e di ergonomia dei DPI,
verificandone anche il gradimento da parte dei dipendenti che dovranno farne
uso, mediante richiesta di parere alle organizzazioni sindacali di categoria
(convogliando tutte le segnalazioni e/o osservazioni riguardante i capi già in
uso ad un unico ufficio, o commissione, o, meglio, al Medico Competente su
eventuali modifiche di fornitura).
I materiali
fluororifrangenti debbono avere:
·
Marcatura CE
·
Certificato di conformità alla norma contenuta del D.M.
9/6/95
·
Eventuale certificato di conformità al D. Lgs. 475/92
·
Corrispondenza alle norme descritte ed elencate nel D.M. 17
gennaio 97
·
Etichetta conforme apposta sul campione
·
Foglio di uso e manutenzione in lingua italiana
Essendo i capi di
vestiario dotati di particolari fluororifrangenti destinati a proteggere diverse
parti del corpo (capo, corpo, mani, piedi) alle caratteristiche di alta
visibilità si possono associare anche le seguenti caratteristiche.
PROTEZIONE
DAGLI AGENTI ATMOSFERICI
Le indicazioni di
carattere generale qui di seguito
indicate sono applicate per i seguenti capi di vestiario:
1. IMPERMEABILI
(in tessuto ad alta traspirabilità ed impermeabile)
2. DIVISE DA
LAVORO (con fasce rifrangenti alla giacca e pantalone secondo le modalità
previste dal D. Lgs. 475/92 )
3. BERRETTI,
MANICOTTI E CORPETTI (fluororifrangenti con dicitura “Polizia Municipale”
conformi ai tipi descritti nel Codice della Strada)
·
Requisiti generali del capo di vestiario (NORMA EN 340).
Tale norma contiene i requisiti generali dell’abbigliamento protettivo,
concepito per proteggere contro uno o più pericoli;
·
Requisiti generali del capo di vestiario a protezione del
freddo (NORMA EN 342). La norma specifica i requisiti e i metodi di prova delle
prestazioni dell’abbigliamento protettivo contro il freddo a temperature
inferiori a –5°;
·
Requisiti generali del capo di vestiario a protezione dalle
intemperie (NORMA EN 343). Valuta la resistenza alla protezione dell’acqua
(impermeabilità del capo) e resistenza evaporativi (traspirabilità del capo);
·
Marcatura CE e specifica per le predette norme EN (pittogrammi
e numero norma);
·
Numero massimo dei cicli di lavaggio e modalità delle
operazioni di pulitura.
PROTEZIONE
DEL CAPO
MOTOCICLISTI.
Per i caschi da moto e da
ciclomotore si deve far riferimento al Codice della Strada (art. 171 D.Lgs.
285/82 modif. dalla L. 472/99 art. 33) e alle norme europee di riferimento
(marchio di omologazione internazionale cucita sul sottogola “E3” preceduto da
04 – sigla che indica l’emendamento ECE/ONU 22-04 -).
Deve essere presente la
fascia rifrangente delle dimensioni previste dall’art. 171 C.d.S. (altezza fascia di almeno cm. 3).
PROTEZIONE
DEL PIEDE
MOTOCICLISTI.
Lo stivale da motociclista
deve avere caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, costruito
mediante utilizzo di pelle di vitello, con spessori minimi di mm. 1,8 . La
suola deve possedere caratteristiche di resistenza allo scivolamento, alle
aggressioni chimiche (oli ed idrocarburi in particolare), tallone ad
assorbimento d’urto ed avere una superficie riflettente di almeno 0,02 MQ (art.
4 comma 2 D.M. 9/6/95).
Lo stivale deve possedere:
·
Requisiti generali della calzatura (NORMA UNI-EN 344). Tale
norma contiene i requisiti e metodi prova per calzature di sicurezza, di
protezione e da lavoro per uso professionale,
·
Requisiti specifici dello stivale inteso come calzatura da
lavoro per uso professionale (NORMA UNI-EN 347). Tale norma è integrativa alla
precedente,
·
Marcatura CE e specifica per le predette norme EN
(pittogrammi e numero norma),
·
Certificato di conformità, di istruzioni d’uso e
manutenzione in lingua italiana.
PATTUGLIAMENTO A PIEDI, CON AUTOVEICOLI O
CICLOMOTORI.
Le calzature fornite a
tale personale devono garantire comfort, massima traspirabilità ed
impermeabilità. Devono inoltre possedere qualità antistatiche e tacco con
sistema ammortizzante dei colpi. La rigidità delle temperature invernali
presuppongono, per tale periodo, l’adozione di calzature resistenti alle basse
temperature.
·
Requisiti generali della calzatura (NORMA UNI-EN344).
·
Requisiti specifici della scarpa intesa come calzatura da
lavoro per uso professionale (NORMA UNI-EN 347).
·
Marcatura CE e specifica per le predette norme EN
(pittogrammi e numero norma)
·
Certificato di conformità, di istruzioni d’uso e
manutenzione in lingua italiana.
PROTEZIONE
DELLE MANI
MOTOCICLISTI.
I guanti per motociclista
devono garantire comfort, massima traspirabilità ed impermeabilità. Devono,
inoltre, possedere qualità antistatiche e protezione della mano con copertura
del polso. La rigidità delle temperature invernali presuppongono l’adozione di
materiali resistenti alle basse temperature.
·
Requisiti generali del guanto (NORMA UNI-EN 420). Tale
norma contiene i requisiti e metodi di prova per i guanti, intese come
ergonomia, costruzione, innocuità e comfort, passaggio ed assorbimento del
vapore acqueo;
·
Requisiti specifici del guanto inteso come dispositivo di
protezione individuale contro i rischi meccanici (NORMA UNI-EN 388)e contro il
freddo (NORMA UNI-EN 511. Tale norma è integrativa della precedente;
·
Marcatura CE e specifica per le predette norme EN
(pittogrammi e numero norma);
·
Certificato di conformità, d’istruzioni d’uso e
manutenzione in lingua italiana.
PATTUGLIAMENTO A PIEDI, CON AUTOVEICOLI O
CICLOMOTORI.
Non sono previste
indicazioni specifiche. E’ consigliabile, comunque, che gli stessi siano
certificati come resistenti alle abrasioni e lacerazioni (NORMA UNI-EN 388) ed
abbiano una buona tenuta al freddo (NORMA UNI-EN 420).
Da fornire, in dotazione,
guanti monouso per gli interventi in cui è possibile il contatto con liquidi
biologici (per es. soccorso a feriti). Per tali DPI è prevista la conformità
alla norma UNI-EN 388 e UNI-EN 374.
PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE
Gli agenti di Polizia
Municipale sono esposti principalmente ad inquinanti chimici e polveri
aerodisperse nell’ambiente urbano. Possono inoltre essere presenti ulteriori
inquinanti derivanti da perdite del carico di autoveicoli coinvolti in incidente
stradale o odori sgradevoli in caso di sopralluogo in discariche o siti
industriali, ecc.
Gli addetti debbono avere
la possibilità di adoperare delle maschere facciali filtranti in grado di
trattenere polveri (TLV anche inferiore a 0,1 mg/mc) e fumi nocivi (NORMA
UNI-EN 149).Occorre altresì dire che
qualora in un incidente sia interessato un mezzo che trasporti sostanze
pericolose oppure si opera in una zona del
territorio dove c’è una discarica abusiva di materiale sconosciuto l’uso della
maschera facciale con filtro di carbonio attivo abbatte l’odore sgradevole ma
non protegge assolutamente da eventuali altri inquinanti sprigionatisi per
l’incidente o perché abbandonati sul territorio.
Per le autovetture è utile
l’adozione di impianti di climatizzazione dotati di filtro che trattenga
polveri e pollini con TLV inferiore a 0,1 mg/mc.
L’abbattimento di valori
relativi al benzene, agli SOx, Nox e monossido di carbonio è invece legato
all’adozione di provvedimenti in termini di viabilità e controllo delle
emissioni da parte degli impianti di riscaldamento.
In questo campo
l’Amministrazione, sulla base dei dati rilevati dalle centraline disposte sul
territorio, provvede ad attuare il piano di regolamentazione del traffico
veicolare.
PROTEZIONE
DELL’UDITO
L’attività di vigilanza
urbana è prevalentemente svolta in strada lungo gli assi viari cittadini.
Durante lo svolgimento di tale mansione i vigili sono esposti direttamente e
con continuità ai livelli sonori determinati dal traffico stradale cittadino ed
in prossimità rispetto alla fonte di rumore.
Occorre che il S.P.P.
(servizio protezione e prevenzione del Corpo) assieme al Medico Competente
effettui la misurazione dei livelli di rumore cui sono esposti gli agenti
durante il loro turno di lavoro (quale che sia il servizio), affiancando un
tecnico munito di fonometro che effettui misurazioni a tempi fissi (10 minuti)
con indicazioni degli eventuali picchi anomali (passaggio di mezzi di soccorso,
lavori stradali o altro).
Devono essere, in ogni
caso, forniti DPI a protezione dell’udito quali inserti auricolari
monouso (o specifiche
cuffie di protezione).
QUAL’E’ LA SITUAZIONE ATTUALE?
L’articolo 2087 del Codice
Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare nell’esercizio
dell’attività tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori d’opera.
Il principio della massima
sicurezza tecnologicamente fattibile trova ulteriore conferma nell’art. 3 del
D. Lgs. 626/94, anche come riferimento specifico ai DPI (dispositivi protezione
individuali).
Eppure si constatano molti
elementi di difformità per molti DPI:
·
Mancanza di certificazione di conformità inserita in ogni
singolo capo;
·
Mancanza di etichetta o etichetta difforme su alcuni capi;
·
Istruzioni d’uso e manutenzione assenti e/o in lingua
straniera;
·
Fasce rifrangenti assenti o di altezza o fattura difforme a
quanto previsto dal D.M. 9/6/95 o dal C.d.S.;
·
Mancanza di un sistema di lavaggio centralizzato che
preservi la funzionalità e la durata delle parti fluorescenti della divisa.
Facciamo inoltre tesoro di ciò che è accaduto
in passato (DIVERSITA’ NEI GORE-TEX TRA QUELLI PROVATI E QUELLI
FORNITI AL PERSONALE O LE GIACCHE CHE CAMBIANO COLORE CON LA LUCE DEL SOLE…).
C’è la necessità di adottare una procedura di
controllo per conformità al campione presentato in fase di gara per tutti i
capi che pervengono al Magazzino Vestiario, comprendendo anche prove presso i
laboratori di merceologia della Camera di Commercio sulle caratteristiche
fotocolorimetriche dei tessuti fluororifrangenti e sulla qualità del tessuto
utilizzato per la fattura dei capi di vestiario.
Ribadiamo la necessità di
un servizio di lavanderia centralizzata dotata di cicli di lavaggio atti a
preservare l’integrità e funzionalità dei capi di vestiario muniti di fascia
rifrangente e di una procedura di ritiro, al cambio periodico, dei DPI usati
con particolare riferimento ai capi aventi inserti rifrangenti (per la verifica
del decadimento della prestazione legato al deterioramento dei materiali).
L’art. 43, comma 4, del D.
Lgs. 626/94 prevede, infatti, che il datore di lavoro debba assicurare
l’efficienza dei DPI e il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche (impermeabilità
per i Gore-tex, fluorescenza e rifrangenza).
E’ auspicabile l’adozione di
colorazione fluorescente GIALLA per il vestiario degli addetti alla viabilità
(come ad esempio la polizia metropolitana inglese) e di dispositivi
fluorescenti dotati di sistema di retroilluminazione che permettono la
percezione dell’agente in sede stradale sino a 300 METRI dal punto in cui si
trova.
Sul vestiario vorremmo
illustrare una proposta che potrebbe ottimizzare l’uso e l’utilizzo dei vari
indumenti (producendo, crediamo, considerevoli risparmi).
Il personale effettua
servizi diversi e consuma diversamente quanto gli è consegnato. Alcuni si
trovano ad avere, per esempio, tre ghiacce bianche e magari serve loro un
maglione o un paio di mocassini.
La proposta è questa:
ad ogni lavoratore è consegnata, ogni anno,
una CARD con, ad esempio, 100 punti.
Ad ogni capo di vestiario si assegna un
punteggio (gore-tex 50 p., scarponcini 15 p…) il lavoratore richiede quanto e
ciò che gli occorre.
DALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
E DALLA DOTAZIONE TECNOLOGICA SI DEVE RICERCARE E RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO:
GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA MOBILITA’
GENERALE NON METTENDO A REPENTAGLIO LA SALUTE DI CHI LAVORA.
UN VIGILE NON PIU’ DI ”IMMAGINE”, MA DI
CONTENUTO.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Inutile sottolineare
l’importanza di affiancare ai due capitoli precedenti quello della
“sorveglianza sanitaria”.
Esistono alcuni dati
oggettivi.
La comunità scientifica
che si occupa di inquinamento riconosce all’ambiente urbano attuale un certo
contenuto di rischio per la salute.
Dalle autovetture, in
particolare i diesel, fuoriescono i gas di scarico con, all’interno, alcune
sostanze riconosciute come altamente cancerogene per l’uomo quali il BENZOFENATRENE e il BENZOPIRENE.
Le benzine “verdi”
comportano l’emissione dei cosiddetti idrocarburi aromatici (IL BENZENE, IL TOLUENE E GLI XILENI).
Il benzene è la sostanza
più pericolosa ed i suoi effetti tossici sul midollo osseo provocano la
riduzione dei globuli del sangue, sia bianchi sia rossi, ed è causa di
leucemia.
Il toluene e gli xileni
sono sostanze altamente irritanti per inalazione e anche a bassi dosaggi
possono determinare malattie infiammatorie croniche delle alte e basse vie
respiratorie (laringiti, tracheiti, bronchiti).
POSSONO INDURRE, INOLTRE,
LA PRIMA FASE DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE TUMORALE, CHE POI VIENE ULTIMATA
DAI “VERI” CANCEROGENI.
Altra cosa che si sa è
quella che alcune sostanze cancerogene hanno un “organo bersaglio” (amianto-
polmone, benzidina- vescica, cadmio- prostata, venilclorulo- fegato…).
Appare evidente che l’esposizione a questi
elementi nocivi è profondamente diversa tra il singolo cittadino che attraversa
i flussi di aria inquinata in tempi ristretti della giornata e tutti gli
operatori, a partire dai VIGILI URBANI, che vi stazionano lungamente per gli
attuali turni di servizio.
Come pure è ormai chiaro che all’inquinamento sono legate varie
patologie e i “distretti” (organi) interessati sono:
OCCHI, ORECCHI, NASO,
GOLA, APPARATO RESPIRATORIO, APPARATO UROGENITALE, APPARATO OSTEOARTICOLARE,
APPARATO GASTROENTERICO, APPARATO ERITROLINFOPOIETICO, SISTEMA NEUROLOGICO,
EPIDERMITE.
Occorre raccogliere i dati finora raccolti
sul personale e verificare le malattie “SPECIFICHE” che sono state contratte.
Da questa lettura è
possibile capire la particolarità del nostro lavoro e del fatto che occorrono,
oltre a quelle di “routine”, analisi preventive opportune e mirate da inserire in un protocollo di
sorveglianza sanitaria che comprenda:
·
VISITA
DEL MEDICO COMPETENTE CON PERIODICITA’ ANNUALE
·
ESAME
AUDIOMETRICO
·
ECG
·
ESAMI
EMATICI DI ROUTINE INTEGRATI DA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI PIOMBEMIA, ZNPP E
CARBOSSIEMOGLOBINA (come indici di esposizione)
·
MINERALOGRAMMA
COMPARATO CON ANALISI EMATICHE (per ricercare eventuali presenze, e in che misura,
di minerali tossici quali il PIOMBO, l’ALLUMINIO, il RAME, il CADMIO..)
·
ANTIGENE
CARCINOEMBRIONARIO (CEA) (quale utile marker di verifica sullo stato di
salute di vari organi)
Tali esami andranno eseguiti all’interno di
CHEK-UP ANNUALI e con frequenze maggiori per patologie specifiche più
particolari.
Riteniamo utile, anzi
indispensabile, la realizzazione del LIBRETTO SANITARIO DEL
LAVORATORE (dove trascrivere sia lo stato di salute che la tipologia
dei servizi che si espletano e per capire, anno dopo anno, qual è lo stato
fisico della persona).
RAFFORZARE IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE (sia nel
coinvolgimento che nel numero).
Se ci fosse un Medico
competente per ogni U.O. la prevenzione e l’immediatezza dei provvedimenti(cioè
la salute degli operatori) sarebbe garantita meglio. Qualora, per esempio, il
Medico competente riscontri che un collega si ammala di bronchite per tre volte
in un solo inverno può segnalare al Dirigente della U.O. la necessità di mutare
temporaneamente il tipo di servizio espletato dal collega.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per trasformare il
lavoratore da soggetto passivo in elemento partecipe dei problemi, delle scelte
ed organizzazione della sicurezza e quindi soggetto responsabile occorre che
l’informazione e la formazione siano accurate e continue.
Ogni lavoratore deve
ricevere un’adeguata informazione su:
·
I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
svolta
·
Le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate
·
I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni del Corpo in materia
·
Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei lavoratori
·
Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il
Medico Competente
·
I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 12 e 15 del D. Lgs. 626/94
Tale formazione deve
particolarmente avvenire in occasione:
1. Dell’assunzione
2. Del
trasferimento o cambiamento di mansioni e/o posto di lavoro
3. Al
momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie
LA FORMAZIONE DEVE ESSERE PERIODICAMENTE
RIPETUTA IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI RISCHI OVVERO ALL’INSORGENZA DI NUOVI
RISCHI.
RITENIAMO OPPORTUNO,
ALL’INTERNO DELL’ASPETTO FORMATIVO, INTRODURRE CORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
(anch’essi utili per tutelare meglio la salute di ciascun operatore).
LA POLIZZA SANITARIA
ISTITUIRE, PER OGNI
DIPENDENTE, UNA POLIZZA CON I “FONDI SANITARI INTEGRATIVI”.
Il fine è di avere
assistenza a livello sanitario per QUALSIASI malattia del ”VIGILE” e degli
esposti senza necessità di dover dimostrare la “causa di servizio”.
Le cure previste da tali
”FONDI” potranno essere:
1.
PRESTAZIONI
NON PREVISTE DAL SERV. SAN. NAZIONALE
2.
CURE
ODONTOTECNICHE
3.
ASSINTENZA
DOMICILIARE
4.
RIMBORSO
TICKET, VISITE SPECIALISTICHE, RICOVERI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI
LABORATORIO
RISORSE
Le risorse per realizzare
i vari punti della piattaforma potranno essere ricercate:
1. Utilizzando
una parte del fondo che perviene dall’art. 208 del Codice della Strada (la
sentenza della Corte Costituzionale n° 426/2000 ne ha confermato la liceità per
tale finalità)
2. Richiedendo
specifico utilizzo del 5% del fondo destinato alla prevenzione del Piano
Sanitario Nazionale e gestito dalla Regione Lazio (da destinare alla
prevenzione, alla formazione e alla vigilanza; consentendo la messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso i PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e a
PIANI PLURIENNALI DI INVESTIMENTO)

Queste, quindi, le nostre
proposte e la nostra piattaforma.
Una piattaforma “IN PROGRESS” che si
sta già arricchendo ulteriormente attraverso il confronto con il personale.
Le LEGGI non devono
rimanere sulla carta e quanto sottoscritto da Governo, Istituzioni Locali e
Parti Sociali nella “CARTA 2000” non deve rimanere un elenco di buone
intenzioni.
VERIFICHEREMO, TUTTO CIO’, CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUANDO GLI CHIEDEREMO DI CONFRONTARSI SU QUESTA
PIATTAFORMA.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
ART.32:
La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
ART. 41:
L’iniziativa economica
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
CODICE CIVILE
ART. 2043:
Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, abbiglia colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno.
ART. 2050:
Chiunque cagiona danni ad
altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non dimostra di avere
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
ART. 2087:
L’imprenditore è tenuto a
adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE
ART. 437:
Chiunque omette di
collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
ART. 451:
Chiunque, per colpa, omette
di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino ad un anno o
con la multa da lire duecentomila ad un milione.
ART. 590:
Chiunque cagiona ad altri,
per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o
con la multa fino a lire seicentomila.
STATUTO DEI LAVORATORI (L.
300/70)
ART. 9:
I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l’attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(L. 833/78)
ART. 20: (attività di prevenzione)
Le attività di prevenzione
comprendono:
·
L’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei
fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita
e di lavoro…
·
La comunicazione dei dati accertati e la diffusione della
loro conoscenza…sia direttamente che tramite…le rappresentanze sindacali.
·
L’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei
fattori di rischio e al risanamento di ambienti di vita e di lavoro…
·
La formulazione di mappe di rischio…
·
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di
lavoro, l’elaborazione e l’attività di misure necessarie ed idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori…sono effettuate in conformità a
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e datore di
lavoro.
D.Lgs n° 277/91 (piombo,
amianto. Rumore)
ART. 10 (attività soggette):
Le norme del presente capo
si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di
esposizione al piombo…
ART. 11 (valutazione del rischio):
Per tutte le attività
lavorative di cui all’art. 10 il datore di lavoro effettua una valutazione
dell’esposizione dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure
preventive e protettive…individuando i punti di maggior rischio…e una
determinazione della piombemia.
ART. 22 (attività soggette):
Le norme del presente capo
si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di
esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti
amianto.
ART. 24 (valutazione del rischio):
In tutte le attività
lavorative di cui all’art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del
rischio dovuto alla polvere proveniente dall’amianto al fine di
stabilire le misure preventive e protettive da attuare…individuando i punti di maggior rischio delle aree
lavorative…e comprende una determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori alle polveri di
amianto.
ART. 38 (finalità):
Le norme del presente capo
sono diritte alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l’udito
e…comprende una determinazione dell’esposizione al rumore durante il lavoro
ART. 43:
Il datore di lavoro
fornisce i mezzi individuali di protezione dell’udito a tutti i lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 decibel.
RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO
I D. Lgs 80/98, D. Lgs
387/98 e D. Lgs. 165/2001 hanno
modificato gli ARTT. 17-20 e 21 del
D.Lgs 29/93 e precisato meglio le funzioni e le responsabilità dirigenziali.
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